1. Nei concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria, il superamento della prova di preselezione informatica disciplinata ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, ove prevista dalla normativa di riferimento ordinaria o speciale, dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce e dei due concorsi successivi.
1. Il diritto di cui all'articolo 1 è riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore della presente legge, anche per i concorsi in atto la cui prova di preselezione informatica non è stata ancora espletata.